Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, massimo organo giurisdizionale amministrativo (pari al Consiglio di Stato per il resto d'Italia), accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Vincenzo Sparti (link), ha sollevato il 22 marzo 2022 davanti alla Corte Costituzionale la questione dell’illegittimità costituzionale delle norme imponenti l’obbligo vaccinale ai sanitari.
- ordinanza con cui viene sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
- ordinanza vera e propria di rimessione alla Corte Costituzionale con le questioni d’illegittimita’ costituzionale sollevate dai giudici dell’on. Consiglio di Giustizia Amministrativa
Questo provvedimento si unisce agli altri che chiamano gli organismi ai vertici della legge ad esprimere un giudizio in merito all'obbligo vaccinale. Tra i più recenti si citano:
- 7 dicembre 2021 - il Tribunale di Padova che ritiene l'obbligo in contrasto con la direttiva UE e chiama in causa la Corte di Giustizia dell'Unione europea (file)
- 14 febbraio 2022 - il Tar della Lombardia che ritiene incostituzionale la sospensione dall’ordine professionale e si rimette alla Corte Costituzionale (file)
- 28 febbraio 2022 - il Giudice del Lavoro di Brescia ha sollevato la questione di costituzionalità rispetto alla privazione di ogni retribuzione (file)
- 14 marzo 2022 - il Tribunale di Catania che ritiene incostituzionale la mancata corresponsione dell’assegno alimentare e si rimette alla Corte Costituzionale (file)
E’ stata fissata per il 29 novembre 2022 la seduta per l’esame circa la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale.
Estratto dell'ordinanza:
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
- visto l’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
b) dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in 22/03/2022, 15:16N. 01272/2021 REG.RIC. 52 di 53 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;
- sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a.;
- dispone, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;